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Statuto

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TITOLO I – PRINCIPI GENERALI E ATTIVITA’

Art. 1. Definizione dell’Istituzione
1. Il Conservatorio Statale di Musica “E. F. Dall’Abaco” di Verona, Istituto Superiore di Studi Musicali, di seguito definito Conservatorio, ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e dell’art. 33 della Costituzione è sede primaria di Alta Formazione, di Specializzazione e di Ricerca nel settore della musica e svolge correlata attività di produzione.
2. L’Istituzione ha personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico e privato, gode di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile nel rispetto dei principi dell’ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici.
3. L’Istituzione si dichiara totalmente autonoma ed indipendente da ogni condizionamento ideologico, razziale, religioso, politico o economico.

Art. 2. Finalità
1. Il Conservatorio riconosce come propri compiti primari:
  • l’alta formazione musicale ed artistica;
  • lo sviluppo culturale, artistico e scientifico della comunità locale, regionale, nazionale ed internazionale
  • la formazione e l’educazione permanente
  • la ricerca
  • il sostegno alla produzione artistico-musicale
  • l’individuazione, lo sviluppo, la cura e la valorizzazione dei talenti musicali
  • la crescita della cultura musicale del territorio
  • la garanzia della libera attività dei Docenti
  • la tutela del patrimonio di esperienza pedagogica ed artistica che discende dalla tradizione secolare dei Conservatori italiani.

2. Favorisce e promuove ogni forma di ricerca, e di espressione in campo artistico, musicale e filologico, garantendo la pluralità propria della civiltà contemporanea, incentivando altresì la creatività, l’innovazione e la sperimentazione di nuovi linguaggi, di nuove tecnologie, di nuove tecniche artistico-musicali e di nuove applicazioni delle stesse.
3. Adegua l’offerta formativa all’evolversi delle realtà culturali e produttive ed alle esigenze di formazione degli studenti e, nel perseguire la qualità più elevata della formazione, garantisce il diritto degli studenti ad un sapere critico e ad una preparazione finalizzata al loro inserimento sociale e professionale.
4. Tutela, incrementa e divulga il proprio patrimonio bibliografico, museale, audiovisivo e multimediale.
5. Sul piano locale, nazionale, europeo ed internazionale il Conservatorio persegue tutte le forme di collaborazione atte a favorire la conoscenza e l’arricchimento reciproco fra le diverse culture ed i diversi saperi, anche attraverso lo scambio di Docenti e Studenti.
6. Favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, italiane ed estere, con le realtà culturali e le forze produttive anche del territorio, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e promozione dell’azione formativa e della ricerca dell’Istituzione.
7. Favorisce l’organizzazione di forme associative interne ed esterne che condividano ed agevolino le finalità del Conservatorio.
8. L’Istituzione persegue i propri fini anche attraverso convenzioni e forme associative con altri soggetti pubblici e privati, in conformità alla L. n.508/99.

Art. 3. Attività didattiche, formative e produttive
1. L’ordinamento degli studi è disciplinato dal Regolamento Didattico d’Istituto.
2. Il Conservatorio può attivare:
a) Corsi Ordinari delle varie discipline, finalizzati al conseguimento di diplomi accademici di primo e di secondo livello, nonché Corsi di Perfezionamento e Diplomi di formazione alla Ricerca, nella propria sede o in sedi decentrate;
b) Il Conservatorio può programmare corsi liberi, attività pubbliche di formazione e divulgazione, corsi di aggiornamento e di perfezionamento per i quali rilascia specifici attestati. I titoli e gli attestati di cui al presente articolo possono essere rilasciati anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane e straniere ed hanno valore legale in base alla normativa vigente.
3. Le attività didattiche, comprese le attività di tutorato, e la correlata attività di produzione artistico-musicale, intesa come parte integrante del processo formativo, sono organizzate in funzione del soddisfacimento delle esigenze di formazione degli studenti e del progresso della ricerca e dell’innovazione pedagogica.

Art. 4. Diritto allo studio e attività sociali
1. L’Istituzione, riconoscendo alto valore sociale allo studio, favorisce, anche di concerto con altri enti aventi tale finalità, l’accesso ai più alti gradi della formazione ai capaci e meritevoli.
2. Cura l’orientamento nella scelta degli indirizzi degli studi e organizza le attività di tutorato per sviluppare al meglio sia le attitudini degli studenti che il loro inserimento nel mondo del lavoro e della ricerca.
3. Può accogliere attività culturali, anche autogestite dagli studenti, purché conformi agli obiettivi istituzionali e allo Statuto.


TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE

Art. 5. Definizione e funzioni
1. Sono organi di governo e di gestione dell’Istituzione ai sensi dell’art.4 del DPR n. 132/2003 (di seguito indicato come DPR)
- il Presidente
- il Direttore
- il Consiglio di Amministrazione
- il Consiglio Accademico
- il Collegio dei Revisori
- il Nucleo di Valutazione
- il Collegio dei Professori
- la Consulta degli Studenti.
2. Ai sensi del Regolamento per l’autonomia statutaria e regolamentare ad eccezione del Collegio dei Professori, gli organi durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta.
3. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1.

Art. 6. Il Presidente
1. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Istituzione come previsto dall’art. 5, comma 1, del DPR.
2. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.
3. In caso di assenza od impedimento e per l’esercizio di funzioni che non gli siano espressamente riservate, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7. Il Direttore
1. Il Direttore è responsabile dell’andamento scientifico, didattico e artistico del Conservatorio, e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi riguardanti la ricerca, la didattica e la produzione.
2. Il Direttore è eletto dai docenti dell’Istituzione, nonché dagli assistenti, dagli accompagnatori al pianoforte e dai pianisti accompagnatori, tra docenti, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all’art.2, comma 7, lettera a) della L.508/99.
3. Il Direttore è eletto dai docenti e dagli accompagnatori al pianoforte tra i docenti del Conservatorio o anche tra docenti di altri Conservatori aventi i seguenti requisiti:
- anzianità di servizio di almeno dieci anni di ruolo, di cui almeno tre presso l’Istituzione;
- comprovata esperienza professionale sia sotto il profilo didattico che artistico e di direzione acquisita anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali.
4. La disposizione di cui al precedente comma 3 si applica esclusivamente nella prima fase di applicazione dello Statuto, in conformità a quanto stabilito dall’art. 6 comma 2 del DPR. 132/03.
5. I compiti e le funzioni del Direttore sono stabiliti dall’art. 6 del DPR.
6. In ordine alla materia disciplinare il Direttore è titolare dell’azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti.
7. Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.
8. Il Consiglio Accademico potrà, sentito il Direttore, eleggere, fra i docenti che lo compongono, un Vicedirettore, con l’incarico di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento in tutte le funzioni non espressamente riservate al Direttore da specifiche disposizioni legislative o regolamentari.

Art. 8. Consiglio di Amministrazione
1. La composizione e le funzioni del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti dall’art. 7 del DPR.
2. In caso di scadenza del C.D.A. nelle more del provvedimento ministeriale di ricostituzione, al fine di assicurare il funzionamento dell’Istituzione, il Consiglio di Amministrazione scaduto permane in via provvisoria solo per l’esercizio degli atti di ordinaria amministrazione entro i termini di cui alla legge n° 444/94, che disciplina la proroga degli organi amministrativi.
3. Ove, per qualunque motivo, i termini di cui alla L. 444/94 non potessero essere rispettati, il Consiglio di Amministrazione, permarrà, in via provvisoria, solo per l’esercizio degli atti dovuti.

Art. 9. Il Consiglio Accademico
1. La composizione e le funzioni del Consiglio Accademico sono stabilite dall’art. 8 del DPR.
2. Il Consiglio Accademico è costituito, oltre che dal Direttore, che lo presiede, da dieci membri, di cui otto docenti e due studenti, questi ultimi designati dalla Consulta degli Studenti.
3. I requisiti dei componenti Docenti del Consiglio accademico sono i seguenti:
a) anzianità di servizio di almeno cinque anni di ruolo, di cui almeno due presso il Conservatorio;
b) riconosciuta esperienza di organizzazione didattico-artistica e comprovata professionalità attinente all’area formativa di appartenenza.
4. Il Consiglio Accademico per l’esercizio delle sue funzioni si può avvalere, a livello consultivo, dell’apporto di altri organi dell’Istituto.

Art. 10. Il Collegio dei Revisori
1. La composizione e le funzioni del Collegio dei Revisori sono quelle di cui all’art. 9 del DPR.

Art. 11. Il Nucleo di valutazione
1. Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti tra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione in campo artistico-musicale oltre che nel campo della valutazione, ed uno scelto fra i docenti interni dell’Istituto.
2. Il Nucleo di valutazione nomina al proprio interno il suo Coordinatore.
3. Le funzioni sono quelle di cui al comma 2 dell’art. 10 del DPR.

Art. 12. Il Collegio dei Professori
1. La composizione e le funzioni sono quelle di cui all’art. 11 del DPR.
2. Il Collegio dei Professori in particolare supporta, mediante pareri, l’attività del Consiglio Accademico, al quale può anche effettuare richieste.
3. Il Collegio dei Professori è convocato dal Direttore almeno due volte l’anno e, su specifiche tematiche, tutte le volte ne sia fatta richiesta da:
a) la metà più uno dei componenti del Consiglio Accademico;
b) la metà più uno dei componenti il Collegio medesimo.

Art. 13. La Consulta degli Studenti
1. I compiti, la composizione e le funzioni sono stabiliti dall’art. 12 del DPR.
2. I requisiti per la nomina sono stabiliti dal regolamento elettorale.


TITOLO III – STRUTTURE DIDATTICHE, DI FORMAZIONE E PRODUZIONE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

Art. 14. Strutture didattiche, di formazione e produzione, di ricerca e di servizio
1. L’offerta formativa è articolata in Corsi individuati ed attivati dall’Istituzione, che ne definisce gli obiettivi formativi.
2. L’organizzazione dell’Istituzione si articola in:
- corsi per il conseguimento del Diploma Accademico di 1° Livello;
- corsi per il conseguimento del Diploma Accademico di 2° Livello;
- corsi per il conseguimento del Diploma Accademico di Specializzazione;
- corsi per il conseguimento del Diploma di Formazione alla Ricerca;
- corsi liberi;
- comitati interdisciplinari per progetti formativi più vasti, che coinvolgono più aree ed eventualmente altre Istituzioni esterne;
- centri di ricerca;
- centri di produzione;
- strutture per il tutorato ed i servizi didattici.
3. L’Istituzione persegue i propri fini didattici e formativi nel rispetto dello status giuridico e della centralità della docenza, riconoscendo autonomia progettuale alle aree formative.
4. A seguito dell’emanazione del D.P.R. 212 dell’8 luglio 2005, vengono istituiti i Dipartimenti.

Art. 15. Biblioteca e musei
1. La bibliomediateca-museo del Conservatorio, di seguito denominata Biblioteca, al quale è preposto il Bibliotecario, promuove la conservazione, l’arricchimento e la valorizzazione, sia all’interno che all’esterno, del patrimonio archivistico, bibliografico, discografico, videografico, di supporti multimediali e museale dell’Istituzione, in correlazione sia all’attività didattica, di ricerca e di produzione del Conservatorio, sia alla propria funzione di biblioteca musicale del territorio.
2. La biblioteca opera nell’ambito del Servizio Bibliotecario Nazionale del Ministero per i beni e le attività culturali e dei sistemi bibliotecari, partecipando alla cooperazione internazionale. La biblioteca può operare anche in consorzio, convenzione o compartecipazione con altre biblioteche, istituzioni ed enti pubblici e privati.
3. Al fine di incrementarne la funzionalità e fruibilità, il Consiglio di Amministrazione assegna alla biblioteca un adeguato bilancio con autonomia finanziaria e amministrativa, nei limiti e secondo le modalità di cui al Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.
4. Il funzionamento della biblioteca e le modalità di accesso al patrimonio bibliotecario vengono stabiliti da apposito Regolamento, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentiti il Consiglio Accademico e il Direttore Amministrativo, su proposta dei responsabili dei settori.

Art. 16. Laboratori
1. I laboratori di ricerca e sperimentazione, nonché gli eventuali relativi appositi centri di documentazione (cartacea o multimediale ed informatica), quando istituiti, hanno le stesse prerogative attribuite ai strutture di competenza.

Art. 17. Centri di supporto e di servizio
1. Per fornire servizi di particolare complessità concernenti rispettivamente l’amministrazione, la ricerca, la didattica e la produzione il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio Accademico possono deliberare la costituzione di appositi centri di erogazione di servizio a carattere temporaneo.
2. I centri forniscono servizi fondamentali o integrativi nei campi informatico, tecnico, statistico, di stampa, editoriale e organizzativo.
3. I centri di erogazione di servizio sono posti sotto la responsabilità del Direttore che con provvedimento formale può delegare uno o più rappresentanti per la loro gestione.
4. I servizi possono essere erogati anche in consorzio con istituti o enti pubblici e privati.
5. Le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento dei centri di erogazione di servizio sono disciplinate dal regolamento generale, nel rispetto delle competenze riservate dallo statuto agli organi necessari.


TITOLO IV – STRUTTURE AMMINISTRATIVE

Art. 18. Organizzazione degli uffici
1. L’Amministrazione del Conservatorio è la struttura di supporto alla realizzazione dei compiti istituzionali. Con apposito regolamento, emanato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Amministrativo e sentito il Consiglio Accademico, è disciplinata l’organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell’istituzione.

Art. 19. Il Direttore Amministrativo
1. L’incarico di Direttore Amministrativo, per la durata di tre anni, rinnovabile, è attribuito dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore ad un dipendente del Conservatorio ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea, già appartenente all’Area Direttiva. L’incarico può essere altresì attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell’Istituto, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall’art. 19 del Dlgs. n. 165 del 2001. L’incarico può essere revocato prima della scadenza con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione e previa contestazione dell’interessato, in caso di responsabilità grave per i risultati della gestione amministrativa o di reiterata inosservanza delle direttive degli organi di governo.
2. Il Direttore Amministrativo è responsabile, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e della contrattazione collettiva, della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell’istituzione e sovrintende al funzionamento degli uffici e delle strutture amministrative. Svolge inoltre una generale attività di indirizzo, coordinamento e di controllo nei confronti del personale non docente del Conservatorio, in applicazione dei piani e degli obiettivi definiti dagli organi di governo del Conservatorio. Adotta altresì, gli atti di competenza individuati dal presente Statuto e dal Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.
3. Il Direttore Amministrativo, inoltre:
a) partecipa agli organi di gestione dell’Istituzione secondo le norme del presente Statuto;
b) definisce l’orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici e l’articolazione dell’orario contrattuale di lavoro, conformemente agli indirizzi degli organi di gestione;
4. In ordine alla materia disciplinare si rinvia alle disposizioni contrattuali vigenti.

Art. 20. Funzioni decentrate
1. L’amministrazione, la didattica e la ricerca possono essere decentrate dall’Istituzione, mediante la creazione di apposite Succursali/Sedi Staccate/Organizzazione di Corsi, anche in collaborazione con enti esterni, pubblici e privati in conformità alla normativa vigente.


TITOLO V – REGOLAMENTI

Art. 21. Regolamento didattico.
1. Il regolamento didattico disciplina l’ordinamento dei corsi di formazione, i relativi obiettivi e l’articolazione di tutte le attività formative.
2. E’ deliberato dal Consiglio Accademico, a maggioranza assoluta, sentita la consulta degli studenti.
3. In sede di prima applicazione, il regolamento didattico è deliberato dal collegio dei professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito il Consiglio di Amministrazione.
4. Il testo di regolamento, deliberato ai sensi dei commi precedenti, è trasmesso al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo.
5. Il regolamento entra in vigore con la pubblicazione all’albo dell’istituto. La revisione del regolamento didattico avviene secondo le procedure previste per l’approvazione.

Art. 22. Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.
1. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità disciplina le modalità di esercizio dell’autonomia amministrativa, finanza e contabile dell’istituto.
2. E’ deliberato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.
3. In sede di prima applicazione, il Consiglio di Amministrazione è integrato con due rappresentanti degli studenti, e delibera secondo uno schema tipo elaborato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
4. Il testo di regolamento, deliberato ai sensi dei commi precedenti, è trasmesso al Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca per l’approvazione, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.
5. Il regolamento entra in vigore con la pubblicazione all’albo dell’istituto.
6. La revisione del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità avviene secondo le medesime procedure previste per l’approvazione.

Art. 23. Regolamento degli uffici amministrativi
1. Il regolamento degli uffici amministrativi disciplina l’organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell’istituzione.
2. E’ deliberato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico ed è trasmesso al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per l’approvazione, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio del Ministri – dipartimento della Funzione Pubblica.
3. Il regolamento entra in vigore con la pubblicazione all’albo dell’istituto.
4. La revisione del regolamento degli uffici amministrativi avviene secondo le procedure previste per l’approvazione.

Art. 24. Regolamento Generale d’Istituto.
1. Il Regolamento Generale disciplina, nel rispetto delle materie riservate ai regolamenti di cui ai commi precedenti, l’assetto generale dell’istituzione e le modalità di applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari.
2. E’ deliberato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.
3. Il regolamento entra in vigore con la pubblicazione all’albo dell’istituto.
4. La revisione del Regolamento Generale avviene secondo le procedure previste per l’approvazione.


TITOLO VI – NORME COMUNI

Art. 25. Calendario dell’Anno Accademico
1. Il Calendario dell’Anno Accademico è deliberato con Decreto del Direttore, sentito il Consiglio Accademico.

Art. 26. Modifiche dello Statuto
1. Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza qualificata dei tre quarti dei componenti, previo parere obbligatorio del Consiglio Accademico e sono trasmesse al Ministero per l’approvazione, di concerto con il Ministero dell’economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.
2. Le proposte di modifica possono essere presentate:
- dal Collegio dei professori con deliberazione assunta dai due terzi dei componenti;
- dalla maggioranza della Consulta degli Studenti;
- dal personale non docente con votazione dei due terzi degli stessi;
- dal Consiglio di Amministrazione;
- dal Direttore.

Art. 27. Intese e Convenzioni
1. In conformità e nel rispetto dei regolamenti governativi di cui all’art. 2, comma 7, della L. 508/99, nell’ambito delle proprie autonome scelte e per il conseguimento delle proprie finalità, l’Istituzione può stipulare intese programmatiche, convenzioni e contratti finalizzati, mediante la sinergia con altri enti pubblici e privati, anche stranieri, a potenziare e sviluppare la capacità ed il campo di azione dell’Istituzione stessa; pertanto, il Conservatorio può partecipare, con proprio personale, con proprie strutture e, se del caso, con propri mezzi finanziari, ad iniziative e programmi, di didattica e/o di ricerca, di assistenza e consulenza, di trasferimento tecnologico, di formazione del personale, di produzione artistica, di edizione, o altro. A tal fine l’Istituzione può distaccare, in conformità alle norme che ne disciplinano il rapporto con l’Istituzione stessa, proprio personale presso altri enti pubblici e privati.
2. L’Istituzione può anche accedere, per lo sviluppo di tali programmi ed iniziative, a finanziamenti pubblici e privati, regionali, nazionali, comunitari ed internazionali, qualora ne ricorrano i presupposti. 3. L’Istituzione, inoltre, può partecipare a strutture stabili di cooperazione e/o societarie, con o senza scopo di lucro, nazionali, comunitarie ed internazionali.
4. Le deliberazioni circa le modalità di partecipazione dell’Istituzione sono assunte dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.

Art. 28. Proprietà intellettuale
1. Tutto il patrimonio di conoscenze inerente all’attività didattica è di proprietà esclusiva dell’Istituzione.
2. I prodotti dell’ingegno, sia degli studenti che dei docenti, in qualunque forma realizzati utilizzando strutture, know-how e mezzi forniti dall’Istituzione, sono in contitolarità tra l’Istituzione e l’ideatore.
3. La disciplina della proprietà intellettuale delle opere dell’ingegno di cui al secondo comma, che precede, sotto il profilo del diritto allo sfruttamento sarà oggetto di apposito Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.

Art. 29. Organismi collegiali
1. Ciascun Organo collegiale elegge al proprio interno il Segretario, che cura la tenuta del verbale delle sedute.
2. Ciascun Organo collegiale, ove non sia previsto un Presidente, elegge al proprio interno un Coordinatore, con la funzione di direzione dei lavori.

Art. 30. Comitato Pari Opportunità
1. Il Comitato per le Pari Opportunità ha lo scopo di individuare tutte le discriminazioni, dirette o indirette, palesi od occulte, che ostacolano la piena realizzazione delle pari opportunità tra soggetti diversi, in particolare nell’accesso al lavoro, nell’orientamento e nella formazione professionale e nella progressione di carriera all’interno dell’Istituzione.
2. Le funzioni e la composizione del Comitato sono stabilite dal Contratto Collettivo Nazionale.


TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 31. Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione, gli Organi in carica all’entrata in vigore dello Statuto continuano ad esercitare le rispettive attribuzioni fino all’insediamento dei nuovi Organi Statutari; lo scorcio temporale mancante alla conclusione dell’Anno Accademico non verrà computato ai fini della durata del mandato.

Prot. n. 756 F/15
Verona, 04/05/05

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Via Abramo Massalongo, 2 - Verona
Tel. 045 8002814 / 045 8009133

E-Mail:consvr@conservatorioverona.it
PEC:conservatorioverona@bpec.it

SEGRETERIA DIDATTICA
Ricevimento al pubblico

preferibilmente su appuntamento
lunedì e martedì ore 9:00-11:00
mercoledì e giovedì ore 13:30-15:30

Ricevimento telefonico
dal lunedì al giovedì ore 09:00-11:00


UFFICI AMMINISTRATIVI
Ricevimento al pubblico e telefonico

dal lunedì al venerdì ore 09:00-13:00