Associazione Amici del Conservatorio
Art. 1 - E’ costituita, sotto gli auspici del Conservatorio Statale di Musica “E.F. Dall’Abaco” di Verona, una Associazione Culturale, denominata “Amici Del Conservatorio”.
Art. 2 - L’associazione, che non ha fini di lucro, si propone di favorire l’inserimento nel mondo del lavoro dei diplomati del Conservatorio, sia attraverso la creazione di rapporti organici con le istituzioni di produzione musicale che attraverso lo sviluppo di tutte quelle attività di ricerca necessarie alla crescita culturale e professionale del giovane musicista di oggi nella prospettiva europea. Scopo dell’Associazione è altresì suscitare e gestire tutte quelle iniziative che possono contribuire ad accrescere la cifra culturale e la funzionalità didattica del Conservatorio come la promozione di concerti, saggi, scambi culturali, pubblicazioni, attività seminariali e attività propedeutica nonché la creazione di borse di studio come sostegno agli allievi più meritevoli e bisognosi.
Art. 3 - L’Associazione ha la propria sede in Verona presso il Conservatorio “E.F. Dall’Abaco”.
Art. 4 - Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative, dai contributi dei soci benemeriti, dai beni e dalle elargizioni comunque pervenuti all’Associazione.
Art. 5 - “E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge”.
Art. 6 - L’Associazione è costituita da soci ordinari, soci sostenitori e soci benemeriti. Sono soci ordinari gli insegnanti, gli allievi, gli ex-allievi ed il personale del Conservatorio. Sono soci sostenitori i familiari degli allievi, i musicisti e chiunque sia interessato allo sviluppo della cultura musicale. Sono soci benemeriti gli Enti o le persone che con elargizione di beni o di servizi sostengono l’associazione. Le personalità più significative della cultura e della società civile, che condividono le finalità dell’associazione possono fare parte del Comitato d’Onore dell’Associazione. La partecipazione al Comitato d’onore non comporta oneri né responsabilità per i componenti.
Art. 7 - “Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione”.
Art. 8 - Tutti i soci hanno diritto di partecipare all’attività sociale ed alle assemblee sociali con uguale facoltà di voto. Possono farsi rappresentare alle assemblee mediante delega scritta da altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa. I soci benemeriti possono intervenire anche nell’attività del Direttivo riguardante l’impegno dell’elargizione da loro fatta..
Art. 9 - Il socio ha diritto di recesso purché ne dia avviso scritto: la dichiarazione di recesso produce effetto con lo scadere dell’anno sociale. I soci che recedono e che, comunque, cessino di appartenere all’associazione, non possono pretendere la restituzione delle quote associative e dei contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione stessa.
Art. 10 - L’assemblea generale dei soci ordinari, sostenitori e benemeriti, regolarmente costituita, rappresenta la volontà sociale. Le deliberazioni da essa prese nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto sono vincolanti per tutti i soci.
Art. 11 - L’Assemblea Generale Ordinaria viene convocata in sessione ordinaria almeno una volte all’anno entro il mese di marzo per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’approvazione del bilancio preventivo. L’assemblea straordinaria sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità da parte del Consiglio Direttivo, o almeno da un quarto dei soci, nel qual caso la convocazione deve avvenire entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta scritta. L’avviso di convocazione dell’assemblea dei soci con l’ordine del giorno da trattare sarà affisso all’albo sociale almeno 15 giorni prima.
Art. 12 - L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in caso di assenza o di impedimento di questi, dal vice-presidente; è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti salvo che per le modifiche dello statuto, lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio sociale, nei quali casi è prescritto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci iscritti.
Art. 13 - L’associazione è retta da un Consiglio Direttivo formato da sette rappresentanti. Del Consiglio Direttivo fanno parte, quali membri di diritto, il Direttore del Conservatorio e il Presidente del Conservatorio; vengono eletti dall’Assemblea dei Soci gli altri cinque rappresentanti; uno per i genitori, uno per gli allievi, uno per i simpatizzanti e due per gli insegnanti. In caso di mancanza di una categoria l’assemblea provvederà alla surroga. Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili. Le cariche sociali sono gratuite. L’assemblea dei soci elegge per il medesimo periodo due revisori dei conti. Nel caso venga a mancare nel corso del triennio un componente, lo sostituirà il primo dei non eletti. Per l’elettorato attivo di tutte le cariche sociali sono richiesti i requisiti di legge.
Art. 14 - Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente dell’Associazione.
Art. 15 - Il Presidente e, in caso di sua assenza o di impedimento, il vice presidente rappresenta l’Associazione con i più ampi poteri ed è autorizzato a riscuotere e quietanzare somme di denaro per conto dell’associazione. La gestione amministrativa-contabile sarà affidata ad un segretario, nominato dal Direttivo.
Art. 16 - Il Consiglio Direttivo viene convocato dal presidente almeno due volte all’anno ed ogni qualvolta ciò sia ritenuto necessario; si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Ha il compito di organizzare e dirigere l’attività sociale, di attuare le deliberazioni dell’assemblea, di amministrare il patrimonio sociale; decide, oltre che sull’ammissione dei soci, sulla loro esclusione, per morosità o per gravi motivi.
Art. 17 – “L’associazione si scioglie con pronunciamento della maggioranza dei soci rappresentanti tre quarti dei soci iscritti. In caso di scioglimento dell’associazione è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’Ente, ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della L. 23/12/96 n. 662.”
Art. 18 - Per quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le vigenti disposizioni di legge.
Art. 19 - Il presente statuto è integrato da un regolamento interno, che sarà redatto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea a maggioranza qualificata.